Salute mentale: la Corte costituzionale rafforza le tutele il ricovero sanitario obbligatorio

La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della sentenza numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l’illegittimità dell’articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di Trattamento sanitario obbligatorio (Tso)
Cosa accade oggiOggi le condizioni per un Tso prevedono l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione degli stessi “da parte dell’infermo”, e l’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere. La proposta motivata di un medico viene sottoposta a convalida di un secondo medico appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno psichiatra. Quindi il sindaco adotta il provvedimento che dispone il Tso entro 48 ore dalla convalida motivata da parte dello specialista. Infine, il provvedimento sindacale deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare che, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il TSO e ne dà comunicazione al sindaco.
Cosa cambia con la sentenzaLa Corte, invece, a maggior tutela dei diritti costituzionali, ritiene che la persona interessata, o il suo legale rappresentante ove esistente, debba ricevere la comunicazione del provvedimento del sindaco e debba essere sentita dal giudice tutelare, verosimilmente nel servizio psichiatrico ospedaliero dove è ricoverato in seguito alla stessa ordinanza del sindaco, prima del definitivo provvedimento di convalida.
Più tutele per il paziente: il giudice deve sentirloL’attuale procedura, per la Corte, determina “una significativa compressione del diritto di difesa e al contradditorio”, per i quali non può essere di ostacolo la condizione di alterazione psichica. Nella sentenza si riporta che la stessa Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) ha sottolineato l’importanza dell’audizione diretta del paziente da parte del giudice tutelare, per valutare realmente e correttamente la situazione prima di decidere, anche al fine di adottare provvedimenti urgenti come la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
La Corte sottolinea che “l’obbligo di comunicazione e di audizione sono stati ritenuti necessari anche in relazione ad altre misure amministrative restrittive della libertà personale, quali l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio”.
Il trattamento sanitario obbligatorio solo se lo decide il giudiceLa sentenza richiama non solo l’art. 32 della Costituzione per il quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ma anche l’art. 13 per il quale non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Tra le misure restrittive della libertà personale la Corte annovera “anche ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con forza nei confronti del paziente”. La riconducibilità del TSO alle garanzie congiunte degli artt. 32 e 13 della Costituzione indica il suo “carattere eccezionale” e la regola, di norma, del “consenso libero ed informato del paziente maturato in seno all’alleanza terapeutica”.
TSO per tutelare la salute mentaleLa Corte, inoltre, sottolinea che il TSO “non è una misura di difesa sociale ma deve essere necessariamente finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente stesso”. Con la prossima pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale le indicazioni della Corte diventeranno efficaci dal giorno successivo, senza necessità di nuove norme. Se il Parlamento interverrà, qualunque siano le soluzioni legislative, dovranno essere rispettose “dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio”.
In conclusione, si tratta di una importante decisione che rafforza la dignità delle persone con disturbi mentali e i loro diritti di cittadinanza, respingendo in modo chiaro il mandato di controllo sociale alla psichiatria, ribadendo la finalità terapeutica del TSO ed escludendo le esigenze costituzionali di ordine pubblico e sicurezza riconoscibili in capo alla collettività.
Massimo Cozza, psichiatra Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2
La Repubblica